Descrizione
Mascherina non destinata ad uso professionale equivalente all’appellazione “Mascherina filtrante” utilizzata nel comma 2 dell’art.16 DL 17 marzo n.18 che di seguito si riporta:
Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Si precisa che il prodotto non viene importato per nessun uso professionale, pertanto non è soggetto:
– né a marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CE (Dispositivi Medici).
– né ai sensi del Regolamento UE 2016/425 (Dispositivi di protezione individuale): analogamente, essendo l’uso previsto al di fuori dei campi di applicazione della Direttiva 93/42/CE e del Regolamento UE 2016/425, evidentemente non devono applicarsi nessuna delle procedure semplificate di cui all’art.15 commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n°18.